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processo penale minorile
VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Il processo penale minorile: come si svolge?

Se vi trovate di fronte alla situazione in cui, ad esempio, vostro figlio minore sia stato chiamato a presentarsi a davanti al Tribunale per i Minorenni per un determinato reato (che sia furto, minaccia, possesso d’armi, ecc…) e non sapete cosa stia realmente accadendo, sappiate che avrà inizio un vero e proprio processo penale minorile.

Quali sono le differenze tra il processo penale e quello penale minorile?

La differenza sostanziale tra i due tipi di processi consiste in questo: il processo penale minorile (mirato a punire i minori esclusivamente tra i 14 e i 18 anni di età) si differenzia da quello ordinario (riservato agli adulti) in quanto tende alla responsabilizzazione piuttosto che alla punizione del minore, facilitando la riparazione dei danni e la risoluzione del conflitto generato dal reato. Il processo penale minorile prevede, infatti, alcuni istituti che consentono al minore di seguire strade alternative ed evitargli la condanna vera e propria o il carcere (nei casi più gravi), ponendosi come finalità non solo la punizione ma anche, e soprattutto, la rieducazione del minore. Per conseguire tali finalità, l’ordinamento giuridico ha istituito degli organi giurisdizionali specializzati (ragion per cui esiste un tribunale per i minorenni distinto dal tribunale ordinario) che sono idonei a favorire un’indagine accurata sulla personalità del minorenne ed evitare gli effetti stigmatizzanti derivanti dal contatto del minore imputato con la giustizia penale. Ogni misura, infatti, deve essere adeguata alla personalità del minorenne (ed alle sue esigenze educative) ed il giudice deve sempre illustrare all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni. Nel processo penale minorile, inoltre, è prevista l’esclusione dell’esercizio dell’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato per evitare che un processo costruito con finalità educative sia snaturato da interessi meramente economici.

Ma procediamo con ordine.

Cosa prevede, in pratica, il processo penale minorile?

Il processo penale minorile prevede degli istituti processuali che tendono a porre il minore, in modo veloce ed anticipato, fuori dal circuito penale (che potrebbe essere causa di sofferenze e danni). Questa è la caratteristica che lo differenzia dal processo ordinario per imputati adulti: per il resto, invero, segue, pressoché le stesse regole del processo ordinario. In particolare, a seguito di notizia di reato (denuncia o querela) il pubblico ministero dà inizio alle indagini, dopo averle concluse (qualora il pubblico ministero ritenga esserci prove sufficienti) chiederà il rinvio a giudizio in forza del quale sarà fissata un’udienza (preliminare) dinanzi ad un giudice (gip) che dovrà valutare la sussistenza degli elementi necessari per formulare un’accusa (imputazione).

In questa fase il giudice potrà:

  • emettere sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue (cioè cancella) il reato o per la quale l’azione non doveva proprio essere iniziata o (una volta iniziata) non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o quando il processo è iniziato nei confronti di una persona non punibile per qualsiasi causa o, ancora, per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto;
  • emettere sentenza di condanna (se vi è richiesta di condanna del pubblico ministero) quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata);
  • rinviare a giudizio l’imputato (nei cui confronti, quindi, sarà celebrato il processo vero e proprio finalizzato ad accertare la sua innocenza o la sua colpevolezza).

L’udienza dibattimentale si celebra davanti al Tribunale per i Minorenni, a porte chiuse; in questa sede saranno sentiti gli eventuali testimoni ed il minore imputato. I giudici a latere (cioè gli altri due giudici seduti a lato del presidente), il pubblico ministero ed il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all’imputato. A seguito dell’udienza, il tribunale emetterà sentenza di assoluzione, condanna o applicherà uno degli istituti previsti dall’ordinamento. Vediamo quali sono.

Quando il giudice dichiara la non punibilità del minore?

In ogni stato e grado del procedimento, quando il giudice accerta che l’imputato è minore degli anni quattordici o lo era al momento del fatto (e quindi non imputabile), pronuncia sentenza di non luogo a procedere trattandosi, appunto, di persona non imputabile (ovvero nei cui confronti non può essere celebrato alcun processo).

Il proscioglimento per irrilevanza del fatto.

L’irrilevanza del fatto prevede, invece, che il giudice per le indagini preliminari possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulti la tenuità del fatto che sta giudicando, l’occasionalità del comportamento illecito posto in essere dall’imputato e quando l’ulteriore corso del procedimento possa pregiudicare le esigenze educative del minorenne. Con l’irrilevanza del fatto, in pratica, l’ordinamento riconosce che è stato commesso un reato e che il colpevole è il minore nei cui confronti si sta celebrando il processo ma rinuncia ad applicare una condanna in quanto ritiene che il fatto sia particolarmente tenue. Per essere ancora più chiari, la condanna (che nel nostro ordinamento non deve essere punitiva ma rieducativa), se applicata, rischierebbe di compromettere la crescita ed il reinserimento in società del minore, più che agevolarle, per cui lo stato ci rinuncia.

Cos’è il perdono giudiziale?

L’istituto del perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato utilizzata per i soli minori di età. Anche in questo caso, come per la tenuità del fatto, il giudice dovrà fare, in concreto, un’analisi circa la sussistenza del reato e la penale responsabilità del minore giudicati ma, alla fine, pronuncerà una sentenza con la quale dichiarerà di perdonarlo (ecco perché si definisce perdono giudiziale). In pratica, hai commesso il fatto ma sei perdonato.

Cos’è la messa alla prova per i minorenni?

L’istituto della sospensione del processo con messa alla prova consente al minore  di evitare la condanna svolgendo dei lavori di pubblica utilità nei modi e nei tempi prescritti dal giudice. Presupposto essenziale della sospensione del processo con la messa alla prova è, ancora una volta, la convinzione da parte del giudice del fatto che il minore (che sta giudicando) sia colpevole del reato che gli viene contestato e la volontà di esaminarne la personalità all’esito della prova. Essa può essere disposta per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, purché il giudice ritenga opportuno valutare la personalità del minore. Il processo penale minorile resta sospeso per un periodo non superiore a tre anni (quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni); negli altri casi, per un periodo non superiore ad un anno. Durante il periodo di sospensione, il giudice affida il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svoglimento delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Decorso il periodo di sospensione, il giudice, in caso di esito positivo, dichiarerà il reato estinto.

Per info e domande: www.federicacandelise.it – mail: info@federicacandelise.it

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