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Unioni civili
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Le Unioni Civili in Italia: diritti previsti e differenze con il matrimonio

Con la legge n. 76 del 2016, nota come “legge Cirinnà”, l’Italia si è finalmente uniformata a gran parte del resto del mondo, dando la possibilità alle persone dello stesso sesso di unirsi civilmente in una relazione stabile, acquisendo diritti e doveri (quasi) alla pari di un matrimonio vero e proprio.

Ma cosa si intende tecnicamente per unioni civili?

L’unione civile riguarda un legame fondato su vincoli affettivi ed economici, in base ai quali l’ordinamento giuridico riconosce uno status simile a quello del matrimonio, ed è riservata esclusivamente a coppie omosessuali.

La stessa legge Cirinnà ha introdotto inoltre anche la possibilità per le coppie, sia eterosessuali che omosessuali, che vivono una convivenza stabile ma che non desiderano sposarsi, di regolare il loro rapporto da un punto di vista patrimoniale (c.d. convivenze di fatto).

Dall’unione civile emerge l’obbligo alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale. Ciascuno dei partner è tenuto a contribuire ai bisogni comuni in relazione alla propria natura e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo. In sintesi: ogni componente dell’unione civile ha gli stessi diritti e gli stessi doveri dell’altro, in linea con l’istituto del matrimonio, ma vi sono comunque delle differenze importanti tra le due situazioni.

Quali sono le differenze tra l’unione civile ed il matrimonio?

La legge citata disciplina i diritti e doveri derivanti dall’unione civile omosessuale, equiparandoli quasi in tutto a quelli nascenti dal matrimonio ma con un’importante eccezione che segna la differenza fondamentale tra i due istituti (unione civile e matrimonio): per le coppie unite civilmente non sussiste l’obbligo di fedeltà, che rappresenta invece uno dei principali capisaldi su cui si fonda il matrimonio italiano. L’istituto dell’unione civile, inoltre, non è equiparata al matrimonio civile negli aspetti formali e non prevede una cerimonia né adempimenti preliminari, ma tende a ricreare una regolamentazione analoga al matrimonio in relazione ai diritti e doveri che devono ispirare la vita di coppia.

Per costituire un’unione civile la coppia (che può essere formata solo tra persone maggiorenni) semplicemente dovrà rendere una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede, alla presenza di due testimoni, e l’unione sarà poi iscritta in un apposito registro.

Alle unioni civili vengono riconosciute le discipline relative a: l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione, l’interdizione, l’annullamento del contratto a seguito di violenza.

In caso di rottura del rapporto, bisogna prima separarsi e dopo divorziare come avviene per il matrimonio?

Questa è sicuramente un’altra importante differenza tra i due istituti: si può sciogliere l’unione civile in modo molto più celere ed immediato rispetto al matrimonio.

In Italia, come sappiamo, per far cessare gli effetti civili di un matrimonio occorre prima, necessariamente, separarsi e dopo divorziare; per le unioni civili invece non è contemplata la fase intermedia della separazione, per cui si passa direttamente al divorzio che ciascun partner ha facoltà di chiedere una volta venuto meno il legame di carattere affettivo.

In caso di scioglimento dell’unione civile, il partner ha inoltre diritto al 40% del Tfr maturato dall’ex negli anni in cui il legame era in essere, purché in seguito alla rottura non ci sia stato un matrimonio o una nuova unione civile.

Si ha diritto all’eredità in caso di unione civile?

La legge Cirinnà ha esteso alle unioni civili la successione legittima, per cui la parte superstite ha da questo punto di vista lo stesso diritto di una persona sposata rimasta vedova. Significa che, in mancanza di altri parenti, l’intero patrimonio del defunto spetta al partner.

Vale la stessa regola per quanto riguarda la successione ereditaria: la parte di un’unione civile, come accade tra i coniugi, ha sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che l’arredano.

Non ha diritto a ereditare, invece, se la parte dell’unione civile muore dopo la fine del loro legame (altra differenza rispetto al matrimonio).

Unioni civili: si possono avere figli?

Con la legge Cirinnà è stata persa l’occasione di riconoscere al partner la possibilità di adottare il figlio biologico dell’altro partner, la cosiddetta “stepchild adoption”.

Ad oggi, si continua a negare la trascrizione degli atti di nascita in cui sono indicati come genitori due padri o due madri, anche se alcuni tribunali acconsentono anteponendo l’interesse del minore.

Sul punto, con la recente ordinanza (n.7413/22), la Cassazione ha nuovamente negato la possibilità di avere due genitori dello stesso sesso grazie alla fecondazione eterologa. Nel caso specifico affrontato con la citata ordinanza, i Giudici non hanno riconosciuto, come genitore del minore sull’atto di nascita, la partner della donna che ha partorito il neonato, poiché la legge italiana vieta alle coppie omosessuali la procreazione medicalmente assistita.

Per quanto riguarda infine il mondo del lavoro, le unioni civili riconoscono in caso di morte di una delle parti il diritto del partner ad avere tutte le indennità previste dalla legge.

Per info e domande: mail- info@federicacandelise.it / www.federicacandelise.it

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