Una nuova relazione a distanza, può essere motivo di revoca dell’assegno divorzile

In base al principio dell’autoresponsabilità, com’è giusto che sia, ciascuno di noi è responsabile delle proprie scelte di vita, anche relazionali. La fine di un matrimonio porta spesso con sé varie conseguenze pratiche come ad esempio, tra le maggiormente ricorrenti, vi sono quelle che riguardano gli aspetti economici che ruotano attorno alla scelta di divorziare (mantenimento figli, mantenimento coniuge economicamente più debole, casa coniugale – giusto per citarne alcuni…).

Prima di addentrarci nel tema principale di questo articolo, è opportuno innanzitutto fare un breve ma doveroso chiarimento sulla funzione dell’assegno di divorzio.

Che differenza c’è tra l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile?

In molti pensano che tra i due tipi assegni non ci sia differenza alcuna, invece la differenza è sostanziale poichè l’assegno di mantenimento è disposto a seguito della separazione dei coniugi ed ha lo scopo di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

I criteri che stanno alla base dell’assegno divorzile, prescindono invece dal mantenimento del tenore di vita (criterio che si abbandona nella fase del divorzio, successiva alla separazione), poichè questo tipo di assegno può essere versato da un coniuge in favore dell’altro solo nel caso in cui quest’ultimo sia destituito di mezzi adeguati oppure, per motivi oggettivi, non sia nelle condizioni di poterseli procurare.

Non è quindi cosa automatica per il coniuge economicamente più debole, che nella fase della separazione abbia ottenuto facilmente il diritto ad essere mantenuto dall’altro coniuge avente reddito più alto (grazie al criterio del mantenimento del tenore di vita di cui ha potuto godere nel corso del matrimonio), vedersi confermato tale diritto anche nella fase del divorzio.

Difatti, prima di confermare il diritto all’assegno divorzile al coniuge che lo richiede, il Giudice dovrà comparare le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, verificare se il richiedente sia privo di mezzi adeguati o comunque sia impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive, accertare in modo rigoroso le cause della sperequazione tra i coniugi basandosi sui seguenti criteri essenziali:

  • contributo che il richiedente l’assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
  • rinunce alle proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia, sacrificando la personale situazione lavorativa per agevolare quella dell’altro coniuge;
  • stato di salute, età ed effettiva capacità lavorativa in prospettiva futura del coniuge richiedente;
  • durata del matrimonio.

In quali casi il coniuge a cui viene riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, può perdere successivamente tale diritto?

Il diritto all’assegno divorzile cessa in automatico con il passaggio dell’avente diritto a nuove nozze. Tuttavia la giurisprudenza negli ultimi anni ha considerato che anche l’instaurarsi di una convivenza di fatto può far venir meno l’assegno di divorzio, purchè si tratti di una convivenza stabile e duratura (basata quindi sul fatto che la coppia viva stabilmente sotto lo stesso tetto).

Attenzione però: l’obbligo di versare l’assegno divorzile non viene automaticamente meno con la sola dimostrazione di una nuova relazione da parte dell’ex coniuge con un nuovo compagno/a. Per poter ottenerla è necessario che il coniuge che richiede l’eventuale revoca dell’assegno dimostri dinanzi al Giudice in modo concreto due elementi fondamentali, ossia il rapporto duraturo con un nuovo partner ed il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge che percepisce l’assegno divorzile.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, se l’ex coniuge ha sacrificato la propria carriera lavorativa durante il matrimonio e la sua condizione economica non migliora con la nuova convivenza, l’obbligo di corrispondere l’assegno di divorzio permane (Cassazione, Sezioni Unite, ord. n. 6443/2024).

Se la nuova relazione intrapresa dall’ex coniuge è vissuta a distanza, senza convivenza, l’assegno divorzile quindi è confermato oppure no?

Al giorno d’oggi, spesso le esigenze lavorative portano sempre più partner a vivere in luoghi distanti tra loro, per cui i nuovi modelli familiari che si stanno delineando non sono più, solo ed esclusivamente, improntati sulla convivenza fisica e la condivisione della stessa abitazione in modo assoluto.

Anche la giurisprudenza si sta, man mano, conformando a queste evoluzioni per cui di recente i Giudici di Cassazione hanno chiarito che affinchè si possa parlare di un nuovo nucleo familiare – al di là se sia fondato sul matrimonio o meno- è necessario che ci sia solidarietà tra i partner, indipendentemente dai diversi modelli di coppia declinabili al giorno d’oggi.

Per cui il diritto all’assegno divorzile può venir meno anche se l’ex coniuge ha una relazione a distanza, purchè vi sia stabilità e supporto reciproco nella relazione, pur in assenza di convivenza (Corte di Cassazione, ord. n. 13175/2024).

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Federica Candelise

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