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affidamento del minore
VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

In quali casi è possibile l’affidamento del minore ad un solo genitore?

Con l’appuntamento di oggi affrontiamo un tema delicato che riguarda la sfera dei minori nei casi in cui si separino o divorzino i loro genitori.

Sappiamo che, in questi casi, l’affidamento dei figli è di regola condiviso tra i genitori, i quali continueranno alla pari ad esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti del minore.

Ciò per poter garantire il c.d. diritto alla bigenitorialità del figlio, che deve mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori anche dopo la fine del matrimonio.

Esistono però dei casi, se pur residuali, in cui risulta maggiormente opportuno puntare all’affidamento esclusivo per il benessere del minore; tuttavia questa eventualità – che non comporta la perdita della responsabilità genitoriale – dovrà essere valutata con molta attenzione dal Giudice, che valuterà la situazione caso per caso adottando ciò che più si addice al benessere del figlio. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire in modo più dettagliato cosa dice, sul punto, la legge. Cosa si intende per affido esclusivo?

Come abbiamo appena detto, nel caso in cui uno dei due genitori risulti completamente inadeguato al suo ruolo, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere l’affido esclusivo del figlio minore. Ad esempio se, a seguito di un divorzio per il quale il tribunale ha stabilito che il bambino fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, successivamente il padre inizia a fare uso di stupefacenti o alcol, la madre può decidere di impedire all’ex marito di continuare a frequentare il figlio temendo per la sua incolumità.

In questo caso la madre del bambino si rivolgerà nuovamente al giudice per chiedere una modifica del regime di affidamento, che da condiviso diventerà esclusivo.

Da ciò si evince che l’affidamento esclusivo rappresenti l’eccezione alla regola generale dell’affidamento condiviso ed è ammesso solo in determinati casi previsti per legge.

Quali sono i requisiti previsti per ottenere l’affido esclusivo di un figlio?

Secondo la giurisprudenza più recente, è possibile chiedere l’affido esclusivo quando un genitore:

  • è violento nei confronti dell’altro genitore o dei figli;
  • è dipendente da alcol e droga;
  • ha problemi di salute mentale o disturbi della personalità;
  • viene arrestato per omicidio;
  • si disinteressa completamente del minore dal lato affettivo ed economico: ad esempio il padre che si rende irreperibile oppure non corrisponde il mantenimento;
  • impone a tutti i costi il proprio orientamento religioso.

Di conseguenza si evince che ciò che giustifica l’affido esclusivo è sempre e comunque la presenza di una situazione pregiudizievole per lo sviluppo psicofisico del minore.

Cosa fare per chiedere l’affido esclusivo?

Il genitore che intende ottenere l’affido esclusivo del figlio minore deve rivolgersi al giudice, presentando tramite il suo avvocato un ricorso in cui dimostri chiaramente l’incapacità genitoriale della controparte e il pericolo che potrebbe derivare alla salute fisica e mentale del bambino. Il giudice, chiamato a decidere, dovrà valutare le circostanze della richiesta e, in caso di accoglimento, motivare il provvedimento con cui dispone l’affido esclusivo, vale a dire la ragione per cui ritiene più idoneo l’altro genitore nel prendersi cura del figlio.

I genitori, tuttavia, sono anche liberi di accordarsi sull’affidamento esclusivo, decidendo di comune accordo che il proprio figlio venga affidato esclusivamente ad uno dei due, poichè ad esempio l’altro sarà via per tanto tempo e, quindi, non potrà occuparsi del bambino. Naturalmente, l’accordo deve basarsi su ragioni valide (come, nel caso preso in esame, un trasferimento all’estero per motivi di lavoro o salute), oltre ad essere sempre omologato dal giudice.

Affido esclusivo: cosa comporta?

Il provvedimento di affido esclusivo non comporta la perdita della responsabilità genitoriale, ma solo una sua limitazione. In pratica, il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita e frequentazione nei tempi e modi stabiliti dal giudice (da svolgersi, se necessario, alla presenza dei servizi sociali). Inoltre, ha il diritto di ricorrere dinanzi all’autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all’interesse del figlio minore.

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