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VADEMECUM CANDELISE - L’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

Quando scatta il “Codice rosso”? Cos’è e come funziona

Con la Legge n.69 del 2019 è stata introdotta nel nostro Paese una procedura d’urgenza definita “Codice rosso”, questa è prevista per alcuni reati legati alla violenza domestica e di genere e finalizzata ad evitare che il compimento di determinati delitti possa sfociare in conseguenze ben più gravi e, a volte, irreparabili per la vittima.

I nostri legislatori hanno deciso di utilizzare una terminologia ben nota in ambito medico-sanitario (in cui con il codice rosso si indica una vera e propria emergenza), considerando come Codice rosso alcuni delitti che, per la loro gravità e la frequenza con cui sfociano in esiti drammatici, necessitano di un intervento immediato delle autorità competenti e, quindi, di una corsia preferenziale.

Nello specifico quali sono i reati per i quali scatta il codice rosso?

I reati che fanno scattare subito la procedura d’urgenza del Codice rosso sono i seguenti:

  • maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 cod. pen.);
  • violenza sessuale – anche di gruppo o su minori (art. 609 bis cod. pen. e successivi);
  • atti persecutori/ c.d. stalking (art. 612 bis cod. pen.);
  • lesioni personali gravi (art. 583 cod. pen.);
  • revenge porn (art. 612 ter cod. pen.);
  • deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies).

Cosa prevede la procedura d’urgenza del Codice rosso nello specifico?

Dunque, una volta sporta querela per uno dei reati sopra indicati, l’ufficiale di polizia giudiziaria (carabiniere o poliziotto che sia) ha l’obbligo di riferirne immediatamente al Pubblico Ministero, il quale entro tre giorni dovrà assumere informazioni dalla persona offesa/vittima (o da chi ha denunciato i fatti di reato).

In tal modo il Pm potrà valutare fin da subito se sussistono gli estremi per chiedere al giudice l’emissione di una misura cautelare (come l’allontanamento da casa del familiare violento oppure il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima).

Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di comprovate esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, sempre nell’interesse della persona offesa.

In pratica, il codice rosso favorisce non solo una maggiore speditezza delle indagini, ma anche l’intervento diretto e celere del pubblico ministero, il quale è tenuto a convocare in brevissimo tempo la persona offesa oppure il denunciante (se persona diversa).

A tali fini può succedere che il Pm deleghi le forze dell’ordine al compimento dell’audizione personale della vittima: in altre parole, può accadere che, se sporgi querela per le violenze domestiche subite, entro tre giorni verrai chiamato negli uffici dei carabinieri o della polizia per essere sentito dalla polizia giudiziaria e non direttamente dal Pm.

Riepilogando, quindi, se ci si trova in una situazione di pericolo in cui, ad esempio, si è maltrattati dal proprio convivente oppure perseguitati da un ex la cosa migliore  da fare è recarsi dalle autorità competenti (polizia, carabinieri) e raccontare il tutto all’ufficiale di polizia giudiziaria di turno che provvederà a raccogliere la querela e, qualora ravvisi che nei fatti raccontati vi siano gli estremi della violenza domestica o di genere, farà scattare immediatamente la corsia preferenziale del Codice rosso.

Querela: quando non scatta il codice rosso?

Come già specificato, il codice rosso scatta solamente per i delitti di violenza domestica o di genere.

Di conseguenza, se si denunciano ad esempio episodi di stalking non rientranti nella sfera familiare o domestica allora non avrà luogo la procedura d’urgenza del codice rosso descritta sinora.

Per capire più nel dettaglio quello che voglio intendere ecco un esempio pratico: Tizio e Caio, colleghi di lavoro, litigano continuamente per varie ragioni. Tizio, per vendicarsi e rivalersi su Caio, inizia ad insultarlo e screditarlo sul luogo di lavoro, oltre che pedinarlo e infastidirlo con continue telefonate notturne.

In questo caso la condotta di Tizio ai danni di Caio può senz’altro configurare il reato di stalking ma, non avendo nulla a che fare con la violenza domestica e/o di genere, non farà scattare la procedura urgente prevista dalla legge sul Codice rosso, applicandosi in tal caso le ordinarie norme previste per qualsiasi tipo di reato (senza dunque alcuna corsia preferenziale), seguendo il normale persorso di una qualsiasi altra denuncia.

Per  info  e   domande: sito web www.federicacandelise.it / mail info@federicacandelise.it

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